Esportare opere d’arte all’estero
Cerchiamo in questa sede di fornire poche e chiare informazioni per l’esportazione di opere antiche all’estero, ben consapevoli del fatto che non potranno essere esaustive e sostituirsi alla consulenza professionale di un esperto perito d’arte.
SPECIALIZZATI E COSTANTEMENTE AGGIORNATI SULL'ESPORTAZIONE DI OPERE D'ARTE.
Il commercio, l’uscita o l’ingresso sul territorio nazionale di opere d’arte e di beni culturali che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico è regolamentato dal Testo Unico dei Beni Culturali (DL 42/2004) e le sue successive modifiche (DL 62-63/2008 ex Legge N 88/1998 ex 1089/1939).
L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione Europea di opere d’arte (quadri e pitture, acquerelli, guazzi e pastelli, mosaici moderni e contemporanei, incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, manifesti originali, opere originali moderne e contemporanee, dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale) aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore, è disciplinata dal regolamento CEE che indica negli uffici di esportazione del Ministero le autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione – che avviene contestualmente a quello dell’attestato di libera circolazione – che hanno validità sei mesi. La licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo.
In queste righe forniamo dettagli sull’alienazione di oggetti antichi, ovvero quei beni che la normativa individua come aventi più di 50 anni; per queste opere è necessario fare richiesta dell’attestato di libera circolazione presso la Soprintendenza Competente. La richiesta deve riportare la descrizione dell’oggetto, l’epoca, le dimensioni ed il valore dello stesso. La pratica normalmente richiede circa 40 giorni.
In caso di oggetti di particolare interesse culturale per la nazione la Soprintendenza ha facoltà di negare la licenza ed emettere decreto di vincolo, il quale impedisce la cessione dell’oggetto al di fuori del territorio nazionale.
Nel caso si intenda alienare un oggetto vincolato, solo sul suolo italiano, va fatta richiesta alla Soprintendenza Competente, comunicando che è stato trovato un acquirente per l’oggetto stesso. Per l’espletamento della pratica sono richiesti i dati anagrafici dell’acquirente ed il prezzo di cessione; nel caso in cui la Soprintendenza non avanzi il diritto di prelazione ed acquisto entro 60 giorni, il proprietario ha il diritto di inoltrare una nuova comunicazione nella quale dichiara di aver portato a termine l’alienazione ed inoltre specifica i dati dell’acquirente ed il prezzo di cessione.
A questo punto la Soprintendenza di competenza provvede ad emettere il nuovo decreto di vincolo a nome del nuovo proprietario.
In questa sede abbiamo voluto dare un’infarinatura della normativa; tuttavia ricordiamo che l’esportazione di opere d’arte all’estero richiede la perfetta conoscenza della giurisdizione in materia, la quale può essere soggetta a modifiche: non possiamo quindi esimerci dal mettere in guardia i lettori sull’affidabilità delle informazioni reperite in rete, non sempre aggiornate all’ultimo Decreto Legge.
COME ESPORTARE OPERE D’ARTE?
Se intendi esportare opere d’arte all’estero ti consigliamo vivamente di affidarti ad un esperto: costantemente aggiornata sulle novità del settore, la nostra agenzia WAC con i propri periti esperti d’arte è a disposizione per offrirti un servizio a 360 gradi che comprende anche l’alienazione di opere su territorio nazionale ed internazionale.